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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18469 del 01/09/2014 (Rv. 632039 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Procedimento sanzionatorio - Obbligo per la P.A. di allegare al provvedimento l'atto richiamato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2014-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632039-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di procedimento amministrativo, ai fini del rispetto del precetto posto dall'art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sufficiente che l'atto indicato in motivazione sia reso disponibile per l'interessato, non avendo tale norma (a differenza di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo Statuto dei diritti del contribuente), posto a carico dell'amministrazione anche l'obbligo di allegare al provvedimento l'atto richiamato; pertanto, il provvedimento che applica una sanzione amministrativa può essere motivato "per relationem", non essendo in tal caso l'amministrazione, salvo disposizione contraria, tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)