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Sez. L, Sentenza n. 941 del 04/02/1983 (Rv. 425708 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - RIDUZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL LAVORO PER EVENTI NON IMPUTABILI AGLI IMPRENDITORI E AGLI OPERAI - INTEGRAZIONE SALARIALE - OBBLIGO DELL'INPS - ADEMPIMENTO - ANTICIPAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425708-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - RIDUZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL LAVORO PER EVENTI NON IMPUTABILI AGLI IMPRENDITORI E AGLI OPERAI - INTEGRAZIONE SALARIALE - OBBLIGO DELL'INPS - ADEMPIMENTO - ANTICIPAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI.*

In tema di integrazione salariale a norma della legge 6 agosto 1975 n. 427, l'imprenditore, tenuto a registrare in determinate forme l'integrazione salariale corrisposta ai lavoratori, e di cui l'INPS - sul quale grava l'Onere di tale integrazione, quale prestazione previdenziale dovuta nel caso di riduzione o sospensione temporanea del lavoro per eventi non imputabili agli imprenditori e agli operai, su contribuzione dei datori di lavoro - si avvale per la relativa erogazione con il meccanismo della anticipazione, ha veste di adiectus solutionis causa o di mandatario ex lege, salvo conguaglio con le somme da esso dovute a titolo contributivo. Conseguentemente il datore di lavoro se è tenuto ad anticipare ai dipendenti l'integrazione salariale richiesta ed autorizzata dalla competente commissione, non è tenuto ad effettuare tale anticipazione qualora l'integrazione salariale sia stata da lui richiesta, ma non sia stata autorizzata, ovvero sia stata autorizzata da un provvedimento autorizzativo della commissione provinciale, privo del carattere di definitività per essere stato impugnato dall'INPS, e poi posto nel nulla col successivo provvedimento di revoca della commissione centrale.*

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1975 num. 427 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)