Sez. 2, Sentenza n. 1410 del 21/04/1976 (Rv. 380119 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE IN NATURA, NORME APPLICABILI - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA - ACCERTAMENTO DELLA COMODA DIVISIBILITA DELL'IMMOBILE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - DIVISIONE DELL'IMMOBILE - CONDIZIONI - COSTITUZIONE DI SERVITU PREDIALI - AMMISSIBILITA - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - EFFETTI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE IN NATURA, NORME APPLICABILI - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA - ACCERTAMENTO DELLA COMODA DIVISIBILITA DELL'IMMOBILE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - DIVISIONE DELL'IMMOBILE - CONDIZIONI - COSTITUZIONE DI SERVITU PREDIALI - AMMISSIBILITA - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - EFFETTI.*
Il giudizio concreto sulla comoda divisibilita di un immobile e rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito. La divisione, comunque, non deve produrre un deprezzamento del bene, deve consentire la formazione di quote suscettibili di autonomo godimento, ancorche in regime di condominio edilizio, e puo imporre la formazione di servitu non eccessivamente gravose. In quest'ultimo caso la divisione ad opera del giudice non opera come provvedimento costitutivo della servitu, ma come mero fatto giuridico che, in correlazione con la situazione obiettiva dei luoghi, determina il sorgere della servitu, secondo lo schema della Costituzione della servitu per destinazione del padre di famiglia. (V 1455/74, mass n 369550; (V 1086/72, mass n 357489; (V 2328/71, mass n 353197).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1114, Cod. Civ. art. 1116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)