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Sez. 2, Sentenza n. 2328 del 16/07/1971 (Rv. 353197 - 01)

DIVISIONE - DIVISIBILITA E INDIVISIBILITA - IMMOBILE NON COMODAMENTE DIVISIBILE - CONCETTO DI COMODA DIVISIBILITA - RIFERIBILITA NON ALLA DIVISIBILITA MATERIALE - CONVENIENZA ECONOMICA DELLA DIVISIONE - MOMENTO DI VALUTAZIONE - ALL'ATTO DELLA DIVISIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353197-01

DIVISIONE - DIVISIBILITA E INDIVISIBILITA - IMMOBILE NON COMODAMENTE DIVISIBILE - CONCETTO DI COMODA DIVISIBILITA - RIFERIBILITA NON ALLA DIVISIBILITA MATERIALE - CONVENIENZA ECONOMICA DELLA DIVISIONE - MOMENTO DI VALUTAZIONE - ALL'ATTO DELLA DIVISIONE.*

Nel concetto di comoda divisibilita, cui fanno riferimento per le divisioni ereditarie l'art 720 cod civ e per lo scioglimento di ogni altra comunione l'art 1114 cod civ, rientra non tanto la possibilita del frazionamento materiale della cosa, quanto la possibilita di un frazionamento che non produca un notevole deprezzamento della cosa rispetto all'utilizzazione del complesso indiviso e che consenta inoltre la formazione di quote suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate da pesi, servitu e limitazioni eccessive. La convenienza economica della divisione dev'essere valutata rispetto al valore originario della cosa, intendendosi tale espressione nel senso che deve aversi riguardo al valore del bene al momento della divisione, non gia che si debba aver riguardo al valore che il bene aveva quando venne ad esistenza. (V 2835'66, mass n 325396' 2117'66, mass n 324127' 385'66, mass n 320756' 1868'65' 1408'62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1114, Cod. Civ. art. 720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)