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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 8862 del 16/04/2014 (Rv. 630681 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Sentenza di appello - Conferma del rigetto della domanda principale e riforma della statuizione di accoglimento della riconvenzionale resa in primo grado - Regolamentazione delle spese di entrambi i gradi - Soccombenza reciproca - Configurabilità - Necessità.
Stato
decisa il 2014-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630681-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

La sentenza d'appello, che confermi il rigetto della domanda principale e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigetti altresì la domanda riconvenzionale accolta dal giudice di prime cure, nello statuire nuovamente sulle spese deve provvedere alla liquidazione di entrambi i gradi di giudizio considerando la sussistenza di una situazione di soccombenza reciproca.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)