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Sez. 3, Sentenza n. 9690 del 18/06/2003 (Rv. 564361 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Poteri del giudice di rinvio - Revisione totale della regolamentazione delle spese processuali secondo l'esito finale della lite - Opportunità di distinguere l'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado da quella di conferma della sentenza d'appello - Sussistenza - Conseguenza.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564361-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Il giudice del giudizio di rinvio deve provvedere, anche d'ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all'esito finale della causa; in particolare, se riforma la sentenza di primo grado, egli ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese sulla base dell'esito finale della lite, ed in conseguenza di questo apprezzamento unitario, può pervenire anche ad una compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio, mentre, se rigetta l'appello, è tenuto a provvedere alle sole spese della fase di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)