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Sez. U, Sentenza n. 9070 del 06/06/2003 (Rv. 563981 - 01)

ARBITRATO - IN GENERE | Arbitrato rituale - Non compromettibilità della controversia per essere la stessa devoluta al giudice amministrativo - Contestazione determinante l'insorgere di una questione inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria - Possibilità di sollevare la relativa questione successivamente alla presentazione del ricorso per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563981-01

ARBITRATO - IN GENERE

La contestazione sulla deferibilità di una controversia al giudizio degli arbitri, basata sull'assunto della sua devoluzione alla cognizione del giudice amministrativo, non può essere sollevata, in sede di legittimità, in un momento successivo alla presentazione del ricorso per cassazione, in quanto detta contestazione non dà luogo ad una questione di giurisdizione, ma determina l'insorgere di una questione di merito, inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria e del patto di rinuncia alla giurisdizione in essi consacrato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)