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Sez. U, Sentenza n. 7858 del 11/06/2001 (Rv. 547376 - 01)

ARBITRATO - IN GENERE | Arbitrato rituale - Non compromettibilità della controversia per essere la stessa devoluta al giudice amministrativo - Questione di giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547376-01

ARBITRATO - IN GENERE

Posto che il "dictum" arbitrale, anche nell'arbitrato rituale, è un atto di autonomia privata, non esercitando gli arbitri funzioni giurisdizionali, la contestazione della deferibilità di una controversia al giudizio degli arbitri, fondata sull'assunto che si tratti di controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, non dà luogo ad una questione di giurisdizione, ma determina l'insorgere di una questione di merito, inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria e del patto di rinuncia alla giurisdizione in essi consacrato; conseguentemente, è inammissibile la questione di giurisdizione sollevata con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello sull'impugnazione per nullità del lodo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)