Sez. U, Sentenza n. 17205 del 14/11/2003 (Rv. 568168 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Arbitrato rituale - Ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello sull'impugnazione per nullità del lodo - Dedotta non compromettibilità della controversia stante la devoluzione della stessa al giudice amministrativo - Conseguente nullità della clausola compromissoria - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Limiti alla relativa deducibilità - Possibilità di sollevare la relativa questione per la prima volta con il ricorso per cassazione - Esclusione.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE
La non deferibilità della controversia al giudizio arbitrale, per essere la stessa devoluta alla giurisdizione di legittimità od esclusiva del giudice amministrativo, dà luogo, non ad una questione di giurisdizione in senso tecnico, bensì ad una questione di merito attinente all'esistenza e alla validità del compromesso, fermo restando che - esclusa la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione - rientra pur sempre nelle attribuzioni delle Sezioni Unite la questione del riparto della giurisdizione quante volte essa si ponga in funzione della compromettibilità in arbitri della controversia, atteso che il giudice dell'impugnazione per nullità non può passare dalla fase rescindente del giudizio a quella rescissoria se non dopo aver accertato la sussistenza della propria giurisdizione sulla controversia. Tuttavia, ponendosi nella specie la questione di giurisdizione solo in funzione dell'accertamento della validità del compromesso o della clausola compromissoria nell'ambito della previsione di cui all'art. 829, numero 1), cod. proc. civ., essa non può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio (col solo limite del giudicato interno, esplicito o implicito), ma può essere sottoposta all'esame del giudice di legittimità solo se sia stata dibattuta e decisa nel giudizio di merito come motivo di nullità del lodo, e ciò attesi i limiti del giudizio di cassazione, che è diretto unicamente al controllo della correttezza giuridica e della congruità logica della motivazione della sentenza impugnata. (Nella specie, sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso che la questione di giurisdizione potesse trovare ingresso per la prima volta nel giudizio di legittimità, atteso che nessuno dei motivi di impugnazione per nullità del lodo articolati dalla P.A. aveva investito la nullità della clausola compromissoria per la non compromettibilità della controversia relativa alle posizioni di interesse legittimo connesse con la mancata approvazione del progetto di variante predisposto dall'impresa appaltatrice).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25, Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)