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Sez. U, Sentenza n. 2 del 04/01/1975 (Rv. 373086 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - GATT - PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI ED IMPORTATI - LEGGI DI ESECUZIONE N 295 DEL 1950 E N 1307 DEL 1957 - IMMEDIATA APPLICABILITA - COMPATIBILITA CON LA LEGISLAZIONE ITALIANA - LIMITI - ACCERTAMENTO - PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373086-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - GATT - PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI ED IMPORTATI - LEGGI DI ESECUZIONE N 295 DEL 1950 E N 1307 DEL 1957 - IMMEDIATA APPLICABILITA - COMPATIBILITA CON LA LEGISLAZIONE ITALIANA - LIMITI - ACCERTAMENTO - PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il principio di parita tributaria fra i prodotti di consumo italiani e quelli importati in Italia dall'area del GATT, disposto dall'art quarto n 2 del protocollo di Ginevra del 10 marzo 1955, che modifica quello originario ivi sottoscritto il 30 ottobre 1947, cui l' Italia ha aderito con il protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, e recepito nell'ordinamento italiano, ed e quivi applicabile come fonte immediata di diritti soggettivi, per effetto delle leggi di esenzione del 5 aprile 1950, n 295, e 7 novembre 1957, n 1307 e nei limiti di compatibilita con le norme legislative vigenti in Italia alla predetta data del 10 ottobre 1949. I predetti limiti di compatibilita possono essere accertati dall'interprete (pa in Sede applicativa, o giudice, in Sede contenziosa) senza necessita di un intervento legislativo particolare. (V 1773/72, mass n 358741; 1771/72, mass n 358730; (V 1196/72, mass n 357675).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 10/10/1949, Legge 05/04/1950 num. 295, Tratt. Internaz. 10/03/1955 num. 4, Legge 07/11/1957 num. 1307

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)