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Sez. L, Sentenza n. 4611 del 16/07/1986 (Rv. 447336 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - PER ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDO CIVILE - RILEVANZA - CONDIZIONI - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1986-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447336-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - PER ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDO CIVILE - RILEVANZA - CONDIZIONI - FONDAMENTO.*

È legittima la revoca della pensione d'Invalidità in danno di chi sia rioccupato in forza delle norme sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili ove la nuova occupazione, oltre che confacente alle attitudini del soggetto, sia stabile, non usurante né declassante e produttiva di un congruo reddito. Detta rioccupazione determina la revoca della prestazione previdenziale non in forza di una comparazione con la capacità di guadagno connessa all'attività lavorativa precedente all'Invalidità, oppure con l'utilizzabilità dell'invalido in regime di libero mercato, bensì in quanto indice del recupero di una generica idoneità a reinserirsi nel processo produttivo. (V 4403/81, mass n 415098; (V 2872/80, mass n 406618; (V 936/77, mass n 384552).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 4, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 5 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)