Sez. L, Sentenza n. 4403 del 06/07/1981 (Rv. 415098 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - ASSUNZIONE DI UN INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - ASSUNZIONE DI UN INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
L'assunzione di un invalido in quota obbligatoria, pur non costituendo di per se solo sicuro indizio di recuperata capacita di guadagno, rende legittima la revoca della pensione di invalidita se, nel caso concreto, la nuova occupazione presenti i requisiti della normalita, della continuita, della durata e del carattere non usurante. (V 318/80, mass n 403703; (V 2895/79, mass n 399230; n Conf 936/77, mass n 384552).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 4, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 5 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)