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Sez. 3, Sentenza n. 4452 del 13/12/1995 Cc. (dep. 13/02/1996) Rv. 204467 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere | Convalida - Adozione della misura cautelare - Rispettive impugnazioni: appello e riesame - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204467-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere

Il provvedimento di convalida del sequestro preventivo e quello con il quale viene adottata la misura cautelare sono indipendenti ed autonomi, ciascuno soggetto ad uno specifico mezzo di impugnazione: il primo è appellabile ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., il secondo è riesaminabile ex art. 322 stesso codice. (La S.C. ha osservato che, avendo l'indagato optato per l'impugnazione prevista da tale ultima norma, è improponibile ogni questione - nella specie difetto del requisito dell'urgenza nel sequestro effettuato dalla P.G. - concernente la convalida del sequestro).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)