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Sez. 2, Sentenza n. 1503 del 17/03/2000 Cc. (dep. 07/06/2000) Rv. 216300 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Provvedimento del g.i.p. che convalida il decreto del pubblico ministero e dispone il sequestro preventivo - Rimedi esperibili - Indicazione.
Stato
decisa il 2000-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216300-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Avverso l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo ed il contestuale decreto di sequestro adottato dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen., sono proponibili due diversi mezzi di impugnazione: l'appello, ex art. 322 bis cod. proc. pen., per la parte in cui il giudice, accertata la sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza, abbia convalidato il decreto di sequestro del pubblico ministero, nonché il riesame, ex art. 322 cod. proc. pen., per la parte in cui il giudice, controllata l'esistenza del "fumus" e del "periculum", abbia disposto il sequestro preventivo. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che, ove l'interessato abbia optato per il riesame, gli è inibito proporre in tale sede ogni questione concernente la convalida ed, in particolare, l'esistenza del requisito dell'urgenza del sequestro effettuato dal pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)