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Sez. 3, Sentenza n. 125 del 09/01/1979 (Rv. 396188 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE - OCCULTAMENTO DOLOSO DELL'ESISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE DA PARTE DEL DEBITORE - REQUISITI - COMPORTAMENTO SEMPLICEMENTE OMISSIVO - EFFICACIA SOSPENSIVA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (OCCULTAMENTO DELL'AVVENUTA CONCLUSIONE DELLO AFFARE AL MEDIATORE, CREDITORE DELLA PROVVIGIONE).*
Stato
decisa il 1979-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396188-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE - OCCULTAMENTO DOLOSO DELL'ESISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE DA PARTE DEL DEBITORE - REQUISITI - COMPORTAMENTO SEMPLICEMENTE OMISSIVO - EFFICACIA SOSPENSIVA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (OCCULTAMENTO DELL'AVVENUTA CONCLUSIONE DELLO AFFARE AL MEDIATORE, CREDITORE DELLA PROVVIGIONE).*

Ai fini della sospensione della prescrizione per occultamento doloso dell'esistenza dell'obbligazione da parte del debitore, e necessaria la sussistenza di un comportamento fraudolento diretto intenzionalmente a nascondere al creditore l'esistenza del debito. Il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione soltanto se abbia ad oggetto un atto dovuto, cioe un atto cui il debitore sia tenuto per legge. (nella specie, trattavasi di occultamento dell'avvenuta conclusione dell'affare al mediatore, creditore della provvigione). (V 102/73, mass n 361855).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)