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Sez. 3, Sentenza n. 11348 del 11/11/1998 (Rv. 520584 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Occultamento doloso della esistenza della obbligazione da parte del debitore - Requisiti - Comportamento semplicemente omissivo - Efficacia sospensiva - Limiti - Fattispecie (occultamento dell'avvenuta conclusione della compravendita di un immobile al mediatore).
Stato
decisa il 1998-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520584-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE

Ai fini della sospensione della prescrizione di un diritto per occultamento doloso della esistenza della obbligazione da parte del debitore, è necessaria la sussistenza di un comportamento fraudolento diretto intenzionalmente a nascondere al creditore la esistenza del debito. Il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione solo se abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge. (Nella specie, si trattava dell'occultamento dell'avvenuta conclusione della compravendita di un immobile al mediatore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2950, Cod. Civ. art. 2941 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)