Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 13/12/2006 Cc. (dep. 23/01/2007) Rv. 235899 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Art. 9 L. n. 1423 del 1956 - Modifiche ex D.L. n. 144 del 2005 - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In materia di misure di prevenzione, a seguito della modifica di cui al D.L. n. 144 del 2005, l'art. 9, comma secondo L. n. 1423 del 1956 punisce come delitto qualunque tipo di inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, distinguendo tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al primo comma, relativa alla violazione degli obblighi inerenti alla sola sorveglianza speciale.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 155 CORTE COST., Decreto Legge 27/07/2005 num. 144 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)