Sez. 7, Ordinanza n. 11217 del 29/01/2014 Cc. (dep. 07/03/2014) Rv. 264477 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno - Violazione degli obblighi o delle prescrizioni imposte con il provvedimento applicativo - Delitto di cui all'art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011 - Sussistenza - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In tema di misure di prevenzione, integra il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, la condotta posta in essere in violazione degli obblighi o delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva ravvisato la configurabilità del delitto in questione con riferimento a sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno il quale aveva violato la prescrizione di rincasare oltre le ore 21, 00).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/2005 num. 144 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)