Sez. 3 - , Sentenza n. 15206 del 21/11/2019 Ud. (dep. 15/05/2020) Rv. 279067 - 02
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Videoregistrazioni - Comportamenti “comunicativi” e non comunicativi – Distinzione.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE
In tema di videoregistrazioni, costituiscono comportamenti "comunicativi", intercettabili solo previo provvedimento di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo, mentre sono comportamenti "non comunicativi", utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria se ripresi in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, tutti quelli, diversi dai primi, che rappresentano la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti, senza alcun nesso funzionale con l'attività di scambio o trasmissione di messaggi tra più soggetti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)