diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 22972 del 16/02/2018 Ud. (dep. 22/05/2018) Rv. 273000 - 01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Videoriprese di comportamenti comunicativi e non - Prova atipica - Autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273000-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE

Le videoregistrazioni aventi ad oggetto comportamenti comunicativi e non disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall'art. 189 cod. proc. pen., utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico per esigenze lavorative e non. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le immagini captate nell'atrio di una ASL ove era posto l'orologio marcatempo utilizzato illegittimamente dagli autori del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Cod. Pen. art. 614

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)