Sez. 2, Sentenza n. 41332 del 07/07/2015 Ud. (dep. 14/10/2015) Rv. 264889 - 01
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Videoriprese di condotte non comunicative nel corso del procedimento - Consenso preventivo dell'interessato - Prova atipica - Configurabilità - Autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE
Le videoregistrazioni di condotte non comunicative disposte dalla Polizia nel corso delle indagini preliminari, in luoghi riconducibili al concetto di domicilio, e quindi generalmente meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 14 Cost., sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall'art. 189 cod. proc. pen., ed utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite con il consenso del titolare del domicilio. (Nella specie, relativa a concorso nel delitto di estorsione, la Corte ha ritenuto utilizzabili le immagini captate nel domicilio della parte offesa con il consenso di quest'ultima, immagini relative alla consegna del denaro, da parte sua, agli autori del reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)