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Sez. 2, Sentenza n. 1777 del 07/07/1964 (Rv. 302539 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - NOZIONE - NESSO CAUSALE TRA ESERCIZIO DELL'ATTIVITA ED EVENTO DANNOSO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1964-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302539-01

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - NOZIONE - NESSO CAUSALE TRA ESERCIZIO DELL'ATTIVITA ED EVENTO DANNOSO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ai fini della responsabilita prevista dall'art.2050 cod.civ. devono considerarsi come attivita pericolose non soltanto quelle come tali ritenute dagli artt. 46 e 58 del tu della legge di ps e dagli artt.81 e segg. del relativo regolamento, od anche quelle prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni o a tutela dell'incolumita pubblica, ma anche tutte quelle altre attivita, nelle quali si riscontri obiettivamente una pericolosita intrinseca o in relazione alle invalidita di Esercizio od ai mezzi di lavoro adottati. Tuttavia, presupposto per l'applicabilita del predetto art.2050 cod.civ. e che il danno sia cagionato dall'esercente una attivita pericolosa nello svolgimento di tale attività solo nel caso che sussista il nesso causale fra Esercizio dell'attivita stessa e l'evento dannoso e operante la presunzione di colpa a carico dell'esercentè e l'accertamento del cennato rapporto etiologico, come l'indagine sulla pericolosita e quello sull'idoneita delle cautele adottate, costituisce giudizio di fatto, riservato all'apprezzamento incensurabile del magistrato di merito. (Conf. 63-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)