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Sez. 1, Sentenza n. 1808 del 29/03/1979 (Rv. 398177 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - PARTE SOCCOMBENTE - IDENTIFICAZIONE - - CRITERI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398177-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - PARTE SOCCOMBENTE - IDENTIFICAZIONE - - CRITERI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La parte soccombente va identificata, alla stregua del principio di causalita sul quale si fonda la responsabilita del processo, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite, ovvero, nel caso di lite necessaria - quando, cioe, il bene richiesto non possa essere ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo - con quella che ha tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato: tale accertamento, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, e rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, e la conseguente pronuncia e sindacabile in Sede di legittimita nella sola ipotesi in cui dette spese siano state poste, anche parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)