Sez. L, Sentenza n. 1557 del 22/10/1981 (Rv. 416280 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - PARTE SOCCOMBENTE - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - PARTE SOCCOMBENTE - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'identificazione, ai fini della condanna nelle spese, della parte soccombente, da compiersi alla stregua del principio di causalità sul quale si fonda la responsabilità del processo, è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito e la conseguente pronunzia è sindacabile in Sede di legittimità nella sola ipotesi in cui dette spese siano state poste, anche in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa. (Conf. 1808/79, mass. N. 398177).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)