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Sez. 6, Sentenza n. 11453 del 20/04/1986 Ud. (dep. 10/11/1987) Rv. 176975 - 01

PROVA PENALE - TESTIMONI - INCAPACITÀ E DIVIETO DI ASSUNZIONE - DI IMPUTATI DELLO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ FORMALE O SOSTANZIALE DI IMPUTATO - NECESSITÀ - QUALITÀ DI INDIZIATO DI REATO O EVENTUALITÀ ASTRATTA ED IPOTETICA CHE IL TESTIMONE POSSA RITENERSI COIMPUTATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176975-01

PROVA PENALE - TESTIMONI - INCAPACITÀ E DIVIETO DI ASSUNZIONE - DI IMPUTATI DELLO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ FORMALE O SOSTANZIALE DI IMPUTATO - NECESSITÀ - QUALITÀ DI INDIZIATO DI REATO O EVENTUALITÀ ASTRATTA ED IPOTETICA CHE IL TESTIMONE POSSA RITENERSI COIMPUTATO - IRRILEVANZA.*

Il divieto di assumere come testimoni gli imputati di uno stesso reato o di un reato connesso presuppone che colui il quale debba testimoniare abbia assunto formalmente e sostanzialmente, nei modi stabiliti dall'art. 78 cod. proc. pen., la qualità di imputato, non essendo sufficiente neppure la qualità di indiziato di reato, anche se in tale veste il soggetto sia stato interrogato in fase di indagini di polizia giudiziaria, e nemmeno l'eventualità che il testimone possa essere ritenuto astrattamente ed ipoteticamente coimputato dello stesso reato o di reato connesso. (Conf mass n 175616; (Conf mass n 168598).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)