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Sez. 6, Sentenza n. 3154 del 23/01/1985 Ud. (dep. 04/04/1985) Rv. 168598 - 01

PROVA PENALE - TESTIMONI - INCAPACITÀ E DIVIETO DI ASSUNZIONE - DI IMPUTATI DELLO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ FORMALE E SOSTANZIALE DI IMPUTATO - NECESSITÀ - QUALITÀ DI INDIZIATO DI REATO O EVENTUALITÀ ASTRATTA ED IPOTETICA CHE IL TESTE POSSA RITENERSI COIMPUTATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168598-01

PROVA PENALE - TESTIMONI - INCAPACITÀ E DIVIETO DI ASSUNZIONE - DI IMPUTATI DELLO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ FORMALE E SOSTANZIALE DI IMPUTATO - NECESSITÀ - QUALITÀ DI INDIZIATO DI REATO O EVENTUALITÀ ASTRATTA ED IPOTETICA CHE IL TESTE POSSA RITENERSI COIMPUTATO - IRRILEVANZA.*

Il divieto di assumere come testi gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso presuppone che chi debba testimoniare abbia assunto la qualità formale e sostanziale di imputato, non essendo sufficiente ai fini di tale divieto la qualità di indiziato di reato, anche se in tale veste il soggetto sia stato interrogato in fase di indagini di polizia giudiziaria, e neppure l'eventualità astratta ed ipotetica che il teste possa ritenersi coimputato nello stesso reato se egli non abbia mai assunto nel processo la qualità di imputato. (Conf mass n 145935).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)