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Sez. 3, Sentenza n. 28710 del 19/04/2017 Ud. (dep. 09/06/2017) Rv. 270476 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati - Valutazioni compiute in sede di accertamento tributario - Possibilità di trarne elementi probatori nel processo penale - Sussistenza - Condizioni - Adeguata motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 2017-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270476-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In materia di reati tributari, il giudice penale, mentre non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, può tuttavia con adeguata motivazione apprezzare gli elementi induttivi in detta sede valorizzati per trarne elementi probatori, che ritenga idonei a sorreggere il suo convincimento obiettivo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto l'inconciliabilità con il dolo specifico richiesto per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, D.Lgs. n. 74 del 2000, degli esiti dell'accertamento svolto dalla Guardia di Finanza che, in relazione ai medesimi fatti, aveva disposto l'archiviazione del procedimento amministrativo di accertamento, riconoscendo la buona fede della società emittente le fatture).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)