Sez. 3, Sentenza n. 26527 del 11/04/2024 Ud. (dep. 05/07/2024) Rv. 286792-02
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992 - Vincolatività in sede penale - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, l'accordo conciliativo concluso tra il contribuente e l'ufficio ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non vincola il giudice penale, al quale sono rimessi l'accertamento e la determinazione dell'imposta evasa senza alcuna pregiudiziale, in ossequio al principio di autonomia del processo penale rispetto a quello amministrativo, sancito dall'art. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 20, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)