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Sez. U, Sentenza n. 3780 del 03/06/1983 (Rv. 428692 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE A PRESTAZIONI LAVORATIVE SUBORDINATE (PULIZIA DI UFFICI) IN FAVORE DEL MINISTERO DEL LAVORO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428692-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE A PRESTAZIONI LAVORATIVE SUBORDINATE (PULIZIA DI UFFICI) IN FAVORE DEL MINISTERO DEL LAVORO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI.*

Con riguardo alla domanda inerente a prestazioni lavorative subordinate in favore della pubblica amministrazione (nella specie, per la pulizia di uffici del ministero del lavoro), la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego, anziché di un rapporto di lavoro privato, con conseguente affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, postula che detta domanda prospetti tutti i requisiti dell'impiego pubblico, ivi compreso l'inserimento del dipendente nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica del datore di lavoro, e, pertanto, va negata quando la domanda stessa deduca modalità e tempi di esecuzione del lavoro che ne evidenzino il suo svolgimento su un piano distinto ed indipendente dalla suddetta organizzazione e dai relativi compiti istituzionali. (V 6649/81, mass n 417503; (V 6170/79, mass n 402891).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)