Sez. U, Sentenza n. 6649 del 16/12/1981 (Rv. 417503 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO CON TALE ENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INSERIMENTO EFFETTIVO DEL LAVORATORE SUBORDINATO NELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI - ATTIVITÀ DI PULIZIA E CUSTODIA DI UFFICI GIUDIZIARI TERRITORIALI - SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO CON IL COMUNE TENUTO ALLA MANUTENZIONE - REQUISITI - UTILIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PREDETTA - INIDONEITÀ - CONSEGUENZE RELATIVE SULLA GIURISDIZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO CON TALE ENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INSERIMENTO EFFETTIVO DEL LAVORATORE SUBORDINATO NELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI - ATTIVITÀ DI PULIZIA E CUSTODIA DI UFFICI GIUDIZIARI TERRITORIALI - SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO CON IL COMUNE TENUTO ALLA MANUTENZIONE - REQUISITI - UTILIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PREDETTA - INIDONEITÀ - CONSEGUENZE RELATIVE SULLA GIURISDIZIONE.*
Al fine della Costituzione di un rapporto di pubblico impiego con un ente pubblico non economico, come tale sottratto alla cognizione del giudice ordinario e devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il requisito dell'effettivo inserimento del lavoratore subordinato nell'organizzazione amministrativa del datore di lavoro postula il riscontro di Atti o comportamenti di questo ultimo, che rivelino l'inequivoca volontà di avvalersi con continuità delle prestazioni di detto soggetto nell'ambito di quella organizzazione. Pertanto, con riguardo all'attività di pulizia e custodia di uffici giudiziari territoriali, la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego con il comune, tenuto alla manutenzione degli uffici medesimi, non può essere affermata in base al mero elemento dell'utilizzazione di tale attività, trattandosi di circostanza di per sè insufficiente ad evidenziare il suddetto inserimento. (V 3240/80, mass n 407032).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 24/04/1941 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)