Sez. 2, Sentenza n. 2540 del 15/07/1968 (Rv. 334991 - 01)
ACQUE - ACQUE PRIVATE - APERTURA DI NUOVE SORGENTI E ALTRE OPERE - DISTANZA DI CUI ALL'ART. 891 COD.CIV. - MANCANZA DI DANNO - IRRILEVANZA.*
ACQUE - ACQUE PRIVATE - APERTURA DI NUOVE SORGENTI E ALTRE OPERE - DISTANZA DI CUI ALL'ART. 891 COD.CIV. - MANCANZA DI DANNO - IRRILEVANZA.*
La distanza stabilita dall'art. 891 cod.civ. per lo scavo di canali e fossi, e assunta dal successivo art.911, relativo all'apertura di nuove sorgenti e altre opere, come distanza minima da osservarsi, sulla base di una presunzione assoluta di danno. Non e possibile, percio, per le opere previste dal citato art.911 cod.civ.eseguire scavi a distanza minore dal fondo del vicino sul presupposto della Mancanza di danno.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 891, Cod. Civ. art. 911
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)