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Sez. L, Sentenza n. 1664 del 22/03/1979 (Rv. 398018 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - DISTACCO O COMANDO DI PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE FARMACISTI PRESSO L'UFFICIO FIDUCIARIO ENTI MUTUALISTICI - PERSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON L'ORIGINARIA DATRICE DI LAVORO - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SEGUITO DALLA DIRETTA RIASSUNZIONE DA PARTE DEL PREDETTO UFFICIO - EFFETTIVITA E LICEITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398018-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - DISTACCO O COMANDO DI PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE FARMACISTI PRESSO L'UFFICIO FIDUCIARIO ENTI MUTUALISTICI - PERSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON L'ORIGINARIA DATRICE DI LAVORO - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SEGUITO DALLA DIRETTA RIASSUNZIONE DA PARTE DEL PREDETTO UFFICIO - EFFETTIVITA E LICEITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Nel caso di "distacco" o "comando" di personale dell'associazione farmacisti presso l'ufficio fiduciario enti mutualistici, il rapporto di lavoro permane in capo alla predetta associazione, originaria datrice di lavoro, sicche l'effettivita e la liceita della risoluzione dello stesso rapporto, seguito dalla diretta assunzione da parte dell'ufficio fiduciario, deve essere esaminata in base al disposto dell'art 20 dell'accordo 14 aprile 1972, in quanto l'esame e l'interpretazione delle corrispondenti clausole potrebbe condurre alla conclusione che il secondo rapporto non si puo considerare unificato con quello precedente. (nella specie, la sentenza impugnata, che aveva ritenuto l'unicita e continuita del rapporto, del tutto trascurando l'indagine di cui sopra, e stata cassata per omesso esame di un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti). (Conf 3887/78, mass n 393486).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)