Sez. L, Sentenza n. 7375 del 14/12/1983 (Rv. 431967 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISTACCO DI PERSONALE DELLA F.O.F.I. PRESSO L'UFFICIO FIDUCIARIO DEGLI ENTI MUTUALISTICI - ESTINZIONE DELL'ORIGINARIO RAPPORTO - ESCLUSIONE - MODIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE - CONFIGURABILITÀ - FARMACISTA - CONDIRETTORE DI DETTO UFFICIO DESIGNATO O DISTACCATO DALLA F.O.F.I. - MODIFICAZIONE E NON ESTINZIONE DELL'ORIGINARIO RAPPORTO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISTACCO DI PERSONALE DELLA F.O.F.I. PRESSO L'UFFICIO FIDUCIARIO DEGLI ENTI MUTUALISTICI - ESTINZIONE DELL'ORIGINARIO RAPPORTO - ESCLUSIONE - MODIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE - CONFIGURABILITÀ - FARMACISTA - CONDIRETTORE DI DETTO UFFICIO DESIGNATO O DISTACCATO DALLA F.O.F.I. - MODIFICAZIONE E NON ESTINZIONE DELL'ORIGINARIO RAPPORTO - SUSSISTENZA.*
Il temporaneo distacco di personale della F.O.F.I. Presso l'ufficio fiduciario degli enti mutualistici (poi ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici), costituito per la definizione dei rapporti contabili tra i farmacisti e gli enti mutualistici in relazione agli sconti a questi dovuti, non comporta, di per sè, l'Estinzione dell'originario rapporto di lavoro e la Costituzione di un nuovo rapporto con l'ufficio fiduciario, ma solo una modificazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del soggetto distaccato. Tale principio vale anche per il "farmacista-condirettore" del detto ufficio, la cui nomina, da parte della commissione centrale del medesimo ufficio, presupponeva la designazione (o distacco) della F.O.F.I., assuntasi gli oneri relativi a tale incarico mediante l'impegno del rimborso delle spese di viaggio e della corresponsione di una diaria forfettaria. (V 2437/81, mass n 413212; (V 1937/80, mass n 405559; (V 1664/78, mass n 398018).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 692 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)