Sez. L, Sentenza n. 879 del 12/02/1982 (Rv. 418728 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ MANUALE - CARATTERE ACCESSORIO E STRUMENTALE O QUANTITATIVAMENTE MARGINALE - SUFFICIENZA - APPARTENENZA DEL LAVORATORE ALLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ MANUALE - CARATTERE ACCESSORIO E STRUMENTALE O QUANTITATIVAMENTE MARGINALE - SUFFICIENZA - APPARTENENZA DEL LAVORATORE ALLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'obbligatorietà dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non è necessario che l'attività manuale richiesta dall'art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 1124 del 1965 venga svolta in via esclusiva o prevalente, ma è, invece, sufficiente che questa attività, ancorché accessoria e strumentale o quantitativamente marginale rispetto all'attività intellettuale, sia, tuttavia, svolta professionalmente e, cioè, in modo sistematico ed abituale, anche se non continuativo, purché non in via occasionale o eccezionale. Ne consegue che alla suddetta tutela assicurativa non osta l'appartenenza del lavoratore alla categoria impiegatizia. (Conf 1074/78, mass n 390434; (Conf 447/75, mass n 373722).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)