Sez. L, Sentenza n. 447 del 07/02/1975 (Rv. 373722 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITA MANUALE - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE - CONDIZIONI - APPARTENENZA DEL LAVORATORE ALLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (LAVORATORI ADDETTI AD UN CENTRO ELETTRONICO). *
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITA MANUALE - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE - CONDIZIONI - APPARTENENZA DEL LAVORATORE ALLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (LAVORATORI ADDETTI AD UN CENTRO ELETTRONICO). *
Ai fini dell'obbligatorieta dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non e necessario che l'attivita manuale, richiesta dall'art 4, comma primo n 1, del DPR 30 giugno 1965, n 1124, venga svolta in via esclusiva o prevalente, ma e, invece, sufficiente che questa attivita, ancorche accessoria e strumentale o quantitativamente marginale rispetto all'attivita intellettuale, sia, tuttavia, svolta professionalmente e, cioe, in modo sistematico ed abituale, anche se non continuativo, purche non in via occasionale o eccezionale. Ne consegue che alla suddetta tutela assicurativa non osta l'appartenenza del lavoratore alla categoria impiegatizia. (nella specie i giudici del merito avevano ritenuto soggetti all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni su lavoro il personale impiegatizio addetto al centro elettronico di un istituto di credito. La SC ha confermato questa decisione, enunziando il principio di cui in massima. (V 1132/74, mass n 369118).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)