Sez. 2, Sentenza n. 6007 del 17/04/2012 (Rv. 622286 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. come modificato dalla legge n. 69 del 2009 - Applicabilità ai soli giudizi "instaurati" dopo il 4 luglio 2009 - Individuazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
In tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)