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Sez. L, Sentenza n. 27672 del 15/12/2005 (Rv. 587162 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Termine di decadenza sostanziale di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Omessa comunicazione da parte dell'istituto previdenziale dell'esito del procedimento amministrativo, ovvero omessa conclusione del procedimento - Decorso del termine di decadenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587162-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il mancato adempimento, da parte dell'istituto previdenziale, dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 47, quinto comma, d.P.R. n. 639 del 1970, di comunicare al richiedente il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione con le prescritte indicazioni, ovvero la mancanza del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento, impedisce il decorso del termine di decadenza sostanziale previsto dai commi 2 e 3 del medesimo art. (come modificati dal d.l. 19.9.1992, n.384, convertito in legge 14.11.1992, n. 438), rimanendo irrilevante che la norma non preveda alcuna sanzione per l'inadempimento di tale obbligo.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)