Sez. L, Sentenza n. 15987 del 24/10/2003 (Rv. 567639 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE | Art 47 u.c. dpr 639 del 1970 - Omessa indicazione nell'atto dei presupposti e dei termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE
La mancata indicazione da parte dell'Inps dei presupposti e dei termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di rifiuto della prestazione (nella specie: sospensione della pratica per indennità di maternità ) non impedisce il decorso dei termini di decadenza previsti dalla legge per adire il giudice, poiché l'art 47, ultimo comma, del D.P.R. n. 639 del 1970, nel prevedere che il provvedimento dell'ente previdenziale deve contenere tale indicazione, non stabilisce alcuna sanzione in caso di mancato adempimento dell'obbligo.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 46, Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)