Sez. 3, Sentenza n. 46170 del 18/07/2014 Ud. (dep. 10/11/2014) Rv. 260984 - 01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Minore vittima di violenza sessuale - Danno biologico - Criteri di liquidazione del danno - Ricorso a criteri equitativi - Legittimità - Condizioni.
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di violenza sessuale nei confronti di minorenne, il danno biologico non deve necessariamente essere liquidato mediante applicazione del criterio tabellare adottato dalla giurisprudenza civile, potendo il giudice ricorrere anche a criteri equitativi in ragione della natura non patrimoniale del pregiudizio sofferto, tenendo conto tuttavia - ai fini dell'individuazione delle categorie risarcibili e del parametro utilizzato per determinare, in via equitativa, la posta risarcitoria - della valutazione medico-legale eventualmente presente in atti ed indicativa anche della percentuale di invalidità riscontrata a carico della vittima.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater, Cod. Pen. art. 609 septies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)