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Sez. 4, Sentenza n. 2050 del 25/11/2003 Cc. (dep. 22/01/2004) Rv. 227673 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE | Quantificazione del risarcimento - Danno non patrimoniale - Danno biologico - Criteri di valutazione - Utilizzazione dei criteri tabellari adottati dalla giurisprudenza civile - Possibilità di ricorrere ad una valutazione esclusivamente equitativa - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2003-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227673-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE

Nella liquidazione della somma per la riparazione dell'errore giudiziario, il danno biologico deve essere valutato non necessariamente in base ai parametri tabellari utilizzati dalla giurisprudenza civile, dovendosi ritenere che la natura non patrimoniale di questo tipo di danno consenta di ricorrere anche a criteri equitativi, purché la liquidazione cui si perviene non si discosti in modo irragionevole e immotivato dai parametri tabellari, che comunque costituiscono il metodo adottato dal diritto vivente (nella specie, la Corte ha ritenuto del tutto congrua e immune da vizi logici la decisione del giudice che aveva compiuto una valutazione equitativa del danno biologico - considerando la gravità dei danni alla salute provocati dalla ingiusta detenzione e dal processo subito -, che finiva per discostarsi di poco rispetto al calcolo risultante attraverso il criterio tabellare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 643, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)