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Sez. 3, Sentenza n. 4590 del 03/09/1985 (Rv. 442052 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO OFFERTO IN VENDITA - RINUNCIA ALLA PROROGA DEL CONTRATTO - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA AL COLTIVATORE DIRITTO PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE CON QUELLO OFFERTO IN VENDITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO CIRCA L'INSUSSISTENZA DI UN'IMPRESA AGRICOLA NEL FONDO OFFERTO IN VENDITA A SEGUITO DELLA RINUNCIA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442052-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO OFFERTO IN VENDITA - RINUNCIA ALLA PROROGA DEL CONTRATTO - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA AL COLTIVATORE DIRITTO PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE CON QUELLO OFFERTO IN VENDITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO CIRCA L'INSUSSISTENZA DI UN'IMPRESA AGRICOLA NEL FONDO OFFERTO IN VENDITA A SEGUITO DELLA RINUNCIA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La rinuncia dell'affittuario coltivatore diretto del fondo offerto in vendita alla proroga del contratto agrario comporta, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2 della legge 14 agosto 1971 n. 817, il diritto di prelazione del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita, sia che intervenga nel corso delle trattative condotte dal proprietario con il terzo aspirante all'acquisto sia che venga posta in essere contestualmente alla stipula del negozio traslativo, non importa se prima o dopo la manifestazione di volontà dei contraenti, sia, infine, che la rinuncia stessa sia addirittura successiva all'atto di vendita, ferma, peraltro, in quest'ultima ipotesi, la necessità di un più attento accertamento del collegamento, funzionale e teleologico, fra l'atto di trasferimento e quello abdicativo. L'accertamento del giudice del merito circa l'insussistenza, per effetto di una simile rinuncia, di uno stabile insediamento di un'impresa agricola nel fondo offerto in vendita - irrilevante essendo l'ulteriore permanenza di mero fatto del rinunciante nel fondo predetto - è incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (V 5169/81, mass n 415963; (V 6504/80, mass n 410281).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)