Sez. 3, Sentenza n. 6504 del 15/12/1980 (Rv. 410281 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA AL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI TERRENO CONFINANTE CON IL FONDO OFFERTO IN VENDITA - CONDIZIONI - RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE ED ALLA PROROGA LEGALE DA PARTE DI MEZZADRI, COLONI, AFFITTUARI, COMPARTECIPANTI OD ENFITEUTI COLTIVATORI DIRETTI DEL PREDETTO TERRENO - RICEVIMENTO DELLA RINUNCIA IN CONCOMITANZA CON LE TRATTATIVE DI VENDITA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - OBBLIGHI DI QUEST'ULTIMO VERSO IL PROPRIETARIO CONFINANTE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA AL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI TERRENO CONFINANTE CON IL FONDO OFFERTO IN VENDITA - CONDIZIONI - RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE ED ALLA PROROGA LEGALE DA PARTE DI MEZZADRI, COLONI, AFFITTUARI, COMPARTECIPANTI OD ENFITEUTI COLTIVATORI DIRETTI DEL PREDETTO TERRENO - RICEVIMENTO DELLA RINUNCIA IN CONCOMITANZA CON LE TRATTATIVE DI VENDITA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - OBBLIGHI DI QUEST'ULTIMO VERSO IL PROPRIETARIO CONFINANTE.*
L'art 7 secondo comma n 2 della legge 14 agosto 1971 n 817, sullo sviluppo della proprieta coltivatrice, il quale stabilisce che il diritto di prelazione, previsto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, spetta anche al coltivatore diretto proprietario di terreno confinante con il fondo offerto in vendita, purche su questo non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti, va riferito alle ipotesi di stabile insediamento di detti soggetti, alla stregua del regime vincolistico vigente. Pertanto, qualora i medesimi abbiano rinunciato, oltre che al diritto di prelazione loro spettante, alla proroga legale del rapporto agrario, impegnandosi al rilascio in un termine congruo, il proprietario di detto fondo, che abbia ricevuto tale rinuncia in concomitanza con le trattative condotte con il terzo aspirante all'acquisto, deve portare a conoscenza la rinuncia stessa, unitamente alle trattative di vendita, al proprietario confinante, quale beneficiario del diritto di prelazione contemplata dal citato art 7 della legge 817 del 1971, sempre che la rinuncia risulti operante ed efficace anche in relazione alla previsione di annullabilita, di cui all'art 23 della legge 11 febbraio 1971 n 11.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)