Sez. 3, Sentenza n. 4954 del 16/08/1988 (Rv. 459779 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO OFFERTO IN VENDITA - RINUNCIA ALLA PRELAZIONE E ALLA PROROGA LEGALE - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA AL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE CON QUELLO OFFERTO IN VENDITA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO OFFERTO IN VENDITA - RINUNCIA ALLA PRELAZIONE E ALLA PROROGA LEGALE - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA AL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE CON QUELLO OFFERTO IN VENDITA.*
Sussiste il diritto di prelazione (ed il succedaneo diritto di riscatto) del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti, ai sensi dell'art. 7 n. 2 della legge n. 817 del 1971, qualora il coltivatore diretto stabilmente insediato sul fondo offerto in vendita rinunci validamente, oltre che alla prelazione spettantegli, anche alla proroga legale del rapporto agrario, senza necessità che tale rinuncia abbia già prodotto compiutamente i suoi effetti - con l'abbandono definitivo del fondo ed il pagamento del corrispettivo promesso al fittavolo recedente - in data anteriore a quella promessa di vendita, oggetto o meno di denuntiatio al proprietario coltivatore confinante. (V 4590/85, mass n 442052; (V 3322/85, mass n 440993; (V 4840/83, mass n 429731; (V 6504/80, mass n 410281).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)