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Sez. L, Sentenza n. 7234 del 05/12/1986 (Rv. 449304 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ MANUALE - CARATTERISTICHE.*
Stato
decisa il 1986-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449304-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ MANUALE - CARATTERISTICHE.*

Ai fini della sussistenza dell'Obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non è necessario che l'attività manuale, richiesta dall' art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sia svolta dal lavoratore in via esclusiva o prevalente, ma è sufficiente che questa attività, sebbene accessoria e strumentale, e quantitativamente marginale, rispetto all'attività intellettuale, sia svolta professionalmente, cioè sistematicamente ed abitualmente, anche se non continuativamente, non essendo di ostacolo alla tutela assicurativa neppure l'inquadramento del lavoratore nella categoria impiegatizia. (V 3064/82, mass n 420994; (V 4918/81, mass n 415670).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)