Sez. L, Sentenza n. 4918 del 13/08/1981 (Rv. 415670 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITA MANUALE - ESTREMI - INCLUSIONE DEL LAVORATORE TRA GLI IMPIEGATI AD USO STRUMENTALE DI UNA MACCHINA RISPETTO AD UNA PRESTAZIONE ESSENZIALMENTE INTELLETTUALE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITA MANUALE - ESTREMI - INCLUSIONE DEL LAVORATORE TRA GLI IMPIEGATI AD USO STRUMENTALE DI UNA MACCHINA RISPETTO AD UNA PRESTAZIONE ESSENZIALMENTE INTELLETTUALE - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'individuazione del soggetto tutelato dall'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, si ha opera manuale, ai sensi dell'art 4, primo comma, del DPR 30 giugno 1965 n 1124, ogni qualvolta sussiste diretto contatto con la macchina, apparecchio ed impianto e, cioe, un suo uso professionale (purche non occasionale od eccezionale), non assumendo rilievo, ai fini del rischio infortunistico, la appartenenza formale del dipendente alla categoria impiegatizia, ovvero che detto uso possa essere strumentale rispetto ad una prestazione essenzialmente intellettuale. (Conf 3863/79, mass n 400323; (Conf 5986/78, mass n 395821; (Conf 1074/78, mass n 390434).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)