Sez. L, Sentenza n. 3064 del 18/05/1982 (Rv. 420994 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.A.I.L. - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ MANUALI - CARATTERE ESCLUSIVO - LIMITI - INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI NELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.A.I.L. - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ MANUALI - CARATTERE ESCLUSIVO - LIMITI - INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI NELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro non rileva l'inquadramento nella categoria impiegatizia dei lavoratori (nella specie: addetti al centro elettrocontabile della azienda), essendo all'uopo sufficiente che tra le mansioni dei medesimi rientri una qualunque attività "manuale", sia pure accessoria e strumentale rispetto all'attività intellettuale, purché svolta "professionalmente", cioè in modo sistematico ed abituale. (V 4918/81, mass n 415670; (V 4044/81, mass n 414698; (V 6060/80, mass n 409835; (V 3284/80, mass n 407086).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)