Sez. L, Sentenza n. 4944 del 25/09/1979 (Rv. 401601 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di regolamento delle spese processuali, il Sindacato della Corte di Cassazione e circoscritto alla sola violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Esula, pertanto, da tale Sindacato, rientrando nei poteri discrezionali del giudice del merito, la valutazione dell'opportunita di una compensazione, totale o parziale, sia nella ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di concorso di altri giusti motivi. E la motivazione di tali giusti motivi, rimessa al prudente apprezzamento del giudice, sfugge al controllo di legittimita della Cassazione, sempre che, a giustificazione della disposta compensazione, non siano enunciate ragioni illogiche o erronee. (Conf 5228/78, mass n 394993).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)