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Sez. 3, Sentenza n. 1436 del 24/02/1983 (Rv. 426265 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426265-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il giudice del merito non è tenuto a rendere specifica motivazione in ordine alla pronuncia di compensazione delle spese processuali, basata su giusti motivi che prescindano dalla reciproca soccombenza, rientrando ogni statuizione in materia nell'Esercizio dei suoi poteri discrezionali, con il solo limite di non potersi condannare anche in lieve misura alle spese la parte totalmente vittoriosa e sempre che i giusti motivi della compensazione, ove espressamente menzionati, non risultino illogici od erronei. (Conf 3092/80, mass n 406866; (Conf 4944/79, mass n 401601).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)