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Sez. 2, Sentenza n. 1339 del 10/03/1981 (Rv. 411955 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411955-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di regolamento delle spese processuali il Sindacato della Corte di Cassazione e limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Pertanto, esula da tale Sindacato e rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice del merito, la valutazione della opportunita della compensazione totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di concorso di altri giusti motivi. La motivazione dei giusti motivi e rimessa al prudente apprezzamento del giudice e sfugge al controllo di legittimita della Cassazione, sempreche a giustificazione della disposta compensazione non siano addotte ragioni illogiche o erronee. (Conf 4944/79, mass n 401601).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)