Sez. 3, Sentenza n. 5444 del 14/03/2006 (Rv. 587876 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Chiamata in causa da parte del convenuto di un terzo - Indicato come responsabile rispetto alla pretesa - Mancanza di rigetto della propria legittimazione sostanziale da parte del convenuto - Esclusiva pretesa di manleva verso il terzo - Relativo litisconsorzio - Natura facoltativa - Separabilità fra i giudizi cumulati - Eventuale inscindibilità della cause in sede di impugnazione - In relazione a nessi di dipendenza fra le statuizioni della decisione di primo grado - Decisione - Formulazione della domanda di manleva da parte del convenuto con rigetto della legittimazione ovvero estensione della domanda da parte dell'attore contro il terzo in via di responsabilità alternativa - Relativo litisconsorzio - Natura unitaria (Cosiddetto litisconsorzio necessario successivo o processuale) - Estensione della domanda da parte dell'attore contro il terzo in via di responsabilità concorrente - Relativo litisconsorzio - Natura facoltativa - Eventuali domande di rivalsa fra i pretesi responsabili concorrenti - Possibile natura unitaria del litisconsorzio.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE
Nel caso in cui il convenuto prospetti l'esistenza di una situazione che identifica un terzo come vero responsabile sul piano passivo della pretesa fatta valere dall'attore e, senza postulare di sottrarsi, in forza di essa, alla responsabilità evocata dall'attore (e, dunque, senza rigettare la sua legittimazione sostanziale), chieda, per il caso di riconoscimento della pretesa di quest'ultimo nei suoi confronti, soltanto di essere tenuto indenne dal terzo dalle conseguenze di tale soccombenza, poiché la relativa domanda contro il terzo potrebbe essere proposta dal convenuto anche successivamente all'esito per lui sfavorevole del giudizio sulla domanda principale ed il convenuto - volendo impedire che il terzo, ove evocato separatamente e successivamente, contesti l'accertamento sulla domanda principale che ha portato all'esito sfavorevole le cui conseguenze si vogliono su di lui riversate in rivalsa - sfrutta, sulla base all'art. 106 cod. proc. civ., la possibilità di far svolgere il processo sulla domanda di manleva cumulativamente e congiuntamente al processo sulla domanda principale, al fine di ottenere che, ove l'esito del giudizio sulla prima sia sfavorevole, il terzo - sempre, naturalmente, che sia riconosciuta fondata la domanda di garanzia - non possa metterlo in discussione e, quindi, non possa contestare il presupposto della garanzia, il giudizio sulla domanda principale e quello sulla domanda di garanzia restano, in tal caso, distinti e sono suscettibili di separazione ai sensi del secondo comma dell'art. 103 cod. proc. civ., ove di tale norma ricorrano i presupposti. Il litisconsorzio è facoltativo quanto al modo di svolgimento e semmai, soltanto in sede di impugnazione, si può verificare la necessità di mantenere il cumulo fra le due cause, qualora l'esito degli accertamenti nel grado precedente sulle due cause cumulate e le ragioni di impugnazione diano luogo ad una situazione di dipendenza fra le cause (ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.). Qualora, a seguito della proposizione della suddetta domanda di manleva, si verifichi un ulteriore allargamento delle domande oggetto del giudizio per la proposizione di una nuova domanda da parte dell'attore originario verso la parte chiamata in causa, con postulazione della sua responsabilità alternativa e/o concorrente rispetto a quella del convenuto originario, si verifica un collegamento fra la domanda originaria e quella introdotta contro parte chiamata in causa secondo un nesso di incompatibilità, per cui la fondatezza dell'una domanda esclude quella dell'altra, ed in tal caso si configurata una fattispecie di Cosiddetto litisconsorzio necessario successivo (o "processuale" o "unitario"), sì che la trattazione deve seguire secondo le regole di svolgimento del litisconsorzio necessario iniziale supposte dall'art. 102 Cost. e le cause, nonostante l'apparente generalizzazione della regola dell'art. 103, secondo comma, cod. proc. civ., a tutte le ipotesi di litisconsorzio facoltativo (iniziale) non sono separabili e in sede di impugnazione sono sempre inscindibili (ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.). Ciò non diversamente da quanto accade allorquando il convenuto originario si difenda egli stesso "rigettando" la propria legittimazione passiva ed adducendo quella di un terzo e, dopo averlo chiamato in causa, l'attore "estenda" la sua domanda nei confronti di quest'ultimo. Nel caso in cui, invece, si invochi soltanto una responsabilità concorrente, si realizza, viceversa, una situazione di litisconsorzio facoltativo non dissimile da quella che nasce fin dall'inizio del processo, allorquando si invochi nei confronti di più responsabili una responsabilità solidale ed un possibile litisconsorzio necessario quanto allo svolgimento (Cosiddetto litisconsorzio "unitario" o "necessario successivo" o "processuale") si può configurare in ragione della esistenza di una pretesa di rivalsa di uno dei responsabili verso l'altro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)